La ormai famosa Legge Fornero (L. 92/2012) introdusse un contributo aggiuntivo a tutti i contratti a tempo determinato per finanziare l’allora Assicurazione Sociali Per l’Impiego (oggi NASPI).
Nella norma era previsto che per tutti i contratti di lavoro, non a tempo indeterminato, fosse applicata un’aliquota aggiuntiva dell’1.4 % destinata a finanziare l’allora ASPI (in pratica la NASPI di oggi). Da tale incremento erano esclusi sono le seguenti tipologie contrattuali a tempo determinato:
– Stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti;
– Di tipo stagionale ai sensi del DPR 1525 del 1963 o secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
– Stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni;
– Contratti di Apprendistato;
Nel caso poi in cui il contratto a termine fosse stato successivamente trasformato a tempo indeterminato, il datore di lavoro acquisiva il diritto di recuperare la contribuzione versata in più in ragione di quest’aliquota.
Tale recupero, seppur proporzionato alla pausa tra i due contratti, poteva essere effettuato anche nel caso in cui, entro sei mesi dal termine del contratto di lavoro, il datore di lavoro effettuava una nuova assunzione a tempo indeterminato.
A distanza di sei anni dall’entrata in vigore della Legge Fornero è intervenuto il c.d. Decreto Dignità ad introdurre un ulteriore balzello.
Quest’ultimo, come ormai ben sappiamo, ha operato una riforma dei contratti a tempo determinato reintroducendo le causali in tutti i casi in cui la durata ecceda i 12 mesi oppure in tutti i casi di rinnovo.
Un’altra modifica che venne introdotta fu quella di incrementare la contribuzione di un’ulteriore tassello pari allo 0.5 per cento in ogni caso di rinnovo.
In pratica se prima, in caso di contratto a termine, si versava un’aliquota ulteriore dello 1.4 % oggi, per ogni rinnovo (che dovrà generalmente sottostare alle causali), la contribuzione incrementerà dello 0.5 % (1.4 % – 1.9 % – 2.3 % – 2.8 % e così via).
Dall’entrata in vigore della norma l’INPS solo a settembre 2019 ha pubblicato la circolare che disciplina le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva (circolare n. 121 del 2019) e, soprattutto, le istruzioni per il ricalcolo e il versamento della contribuzione aggiuntiva su tutti i rinnovi contrattuali effettuati da luglio 2018 ad oggi. Fino alla mensilità di ottobre 2019 si poteva procedere al ricalcolo e al versamento delle somme dovute.
Ma questa contribuzione aggiuntiva è sempre dovuta in tutti i rinnovi di contratti a tempo determinato? No, è pacifico che in tutti i casi in cui non si applica la contribuzione aggiuntiva iniziale dell’1.4 % non si procederà nemmeno a calcolare gli incrementi in caso di rinnovo.
Oltre alla casistica sopra richiamata si ritiene che anche per i contratti a chiamata a tempo determinato non si applichi l’incremento (seppur sia dovuto il contributo aggiuntivo dell’1.4 %).
Per ultimo si ricorda che mentre la proroga consiste nello spostare il termine finale del contratto a tempo determinato originariamente previsto il rinnovo si ha quando, terminato il primo contratto, ne venga stipulato uno ulteriore.