Formazione Attrezzature – Interpello n. 1/2020 MdL

Piattaforme di lavoro mobili ed elevabili

In risposta alla Regione del Friuli Venezia Giulia il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 23/01/2020, il suo primo interpello del 2020 che entra nel merito dell’utilizzo delle attrezzature da parte di datori di lavoro non formati.Il Decreto Legislativo 151 del 14/09/2015, recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, ha modificato l’art. 69 del Decreto Legislativo 81/2008 includendo anche il datore di lavoro nella definizione di “operatore”.

Quest’aggiunta ha comportato che gli obblighi previsti dall’art. 71 vengano applicati anche al datore di lavoro se sia lui ad utilizzare le attrezzature identificate nell’Accordo del 22/02/2012 nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Andiamo per gradi e partiamo quindi dal riepilogare quali sono le attrezzature che, per il loro utilizzo, necessitano di apposito attestato.

  • Piattaforme di lavoro mobili ed elevabili
  • Gru a torre, gru mobili e gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra
  • Pompa per calcestruzzo

Dalla modifica operata dal D.lgs 151 quindi, chiunque debba usare le attrezzature di cui sopra, dovrà essere munito di idoneo attestato (emesso in base ai criteri stabiliti nel medesimo accordo).

Nell’interpello però si ha un importante precisazione.

Viene chiarito che la modifica del D.lgs 151 è intervenuta unicamente nell’articolo in cui vengono definiti gli “operatori” e non ha modificato invece l’articolo sulle sanzioni nè quello in cui si definiscono i lavoratori.

Sulla base quindi delle precedenti considerazioni è indiscutibile che chiunque utilizzi tali attrezzature deve essere formato ma la pena dell’arresto da tre a sei mesi, o l’ammenda da € 2740,00 a 7014,40, si applicano solo al datore di lavoro che impiega lavoratori non formati e non nel caso in cui sia lui ad utilizzare tali attrezzature. Restano ovviamente salve eventuali altre sanzioni previste.

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