Congedi e Indennità Sostitutive previsti dal DL 18/2020 (c.d. Cura Italia)

congedi e indennità DL18/2020

L’emergenza da Coronavirus (COVID-19) ha indotto il governo ad emanare un Decreto Legge con lo scopo di introdurre misure urgenti (e forti) al fine di sostenere le famiglie e le imprese.
Senza entrare nel merito di quelle che sono le problematiche create (si avrà modo di parlarne più avanti quando saremo usciti dall’emergenza) ci vogliamo qui soffermare su quali congedi e quali indennità sono sono stati introdotti a favore dei lavoratori autonomi, degli iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Lavoratori Autonomi – iscritti alle gestioni INPS (Artigiani e Commercianti)

Congedo Straordinario per i lavoratori autonomi

E’ erogato sotto forma di indennizzo, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per le varie gestioni, da poter richiedere per un numero massimo di giornate pari a 15. A questa indennità possono accedere:

  • I genitori di figli fino a 12 anni di età
    I genitori di figli portatori di handicap grave, senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
  • L’indennizzo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori (comunque per massimo 15 giorni) ed è subordinata al fatto che l’altro genitore non sia percettore di strumenti a sostegno del reddito (es. NASPI), non sia disoccupato o comunque non lavoratore.

Bonus Baby-Sitting

In alternativa al congedo straordinario precedentemente illustrato e per i medesimi soggetti beneficiari, è prevista la possibilità di richiedere un bonus per acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 600,00. I requisiti dei figli sono anch’essi quelli previsti per il Congedo Straordinario.
Il bonus viene erogato mediante accredito sul portafoglio virtuale del libretto famiglia.

Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (in via esclusiva) – Professionisti senza cassa e Collaboratori Coordinati e Continuativi

Congedo straordinario per i lavoratori iscritti alla gestione separata

E’ un indennizzo pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini del calcolo dell’indennità di maternità (reddito derivante da collaborazioni , prodotto nei dodici mesi precedenti, diviso 365) da richiedere per un massimo di n. 15 giorni. A questa indennità possono accedere, come per il congedo straordinario degli autonomi:

  • I genitori di figli fino a 12 anni di età
    I genitori di figli portatori di handicap grave, senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
  • Il congedo, anche in questo caso, è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori per massimo 15 giorni complessivi.

Bonus Baby-Sitting

Spetta agli iscritti alla gestione separata esattamente come stabilito per i lavoratori autonomi approntati nel punto precedente.

Lavoratori dipendenti del settore privato

Congedo straordinario per figli di età non superiore a 12 anni

Il Congedo viene indennizzato con il normale Congedo Parentale (ex. Maternità Facoltativa) ma, a differenza di questa, la % sul quale si calcola l’indennità è al 50 % e non al 30%.
E’ stato previsto, alternativamente per entrambi i genitori, per una durata massima di 15 giorni.
Il congedo così calcolato è riservato a coloro che hanno figli di età pari o inferiore a 12 anni (fino al compimento del 12° anno di età). Per i genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni spetta comunque il congedo ma senza diritto alla relativa indennità.
Si ricorda che, al pari del congedo parentale, il congedo straordinario si calcola sulla base dei giorni di calendario indipendentemente dal fatto che tali giornate siano state lavorative o meno. Un congedo richiesto dal venerdì al lunedì comporterà il conteggio di n. 4 giorni.
I requisiti ulteriori per poterlo richiedere, oltre ovviamente all’essere titolare di rapporto di lavoro, sono:

  • Non aver richiesto il Bonus Baby-Sitting
    L’altro genitore non deve essere beneficiario di strumenti a sostegno del reddito
    L’altro genitore non sia disoccupato e/o privo di impiego
  • Si ricorda infine che il congedo nella sua durata è ulteriore al periodo indennizzabile con il Congedo Parentale quindi, nel caso quest’ultimo sia terminato per aver usufruito di tutte le giornate, resta salva la possibilità di potere usufruire di questo congedo.

Congedo straordinario per figli con disabilità

I genitori di figli con grave disabilità accertata e iscritti a ogni scuola di ordine e grado, compresi coloro ospitati in centri diurni a carattere assistenziale ed indipendentemente dall’età, hanno alternativamente diritto ad un congedo straordinario non superiore a 15 giorni da poter usufruire in modo continuativo o frazionato.
Tale congedo è subordinato a alle seguenti condizioni:

  • L’altro genitore non sia percettore di strumenti a sostegno del reddito (es. NASPI), non sia disoccupato o comunque non lavoratore
    La disabilità del figlio deve essere accertata ai sensi della L. 104/1992
    Il/la figlio/a deve essere iscritta ad una scuola oppure essere ospitato/a in un centro diurno a carattere assistenziale;
    L’altro genitore non può fruire contemporaneamente del congedo straordinario di cui al punto precedente;
    Non deve essere stata fatta domanda di Bonus Baby-Sitting
  • Il Congedo viene indennizzato con il normale Congedo Parentale (ex. Maternità Facoltativa) ma, a differenza di questa, la % sul quale si calcola l’indennità è al 50 % e non al 30%.

Bonus Baby-Sitting

Spetta ai lavoratori dipendenti esattamente come stabilito per i lavoratori autonomi approntati nel primo paragrafo del presente articolo.

Estensione dei giorni di permesso L. 104

I giorni di permesso ai sensi della L. 104 per assistere un familiare disabile sono aumentati, per i mesi di marzo e aprile, di ulteriori 12 giorni complessivi.
Ciò comporta che, nei mesi di marzo e aprile, si avrà diritto a n. 18 giorni complessivi di permesso. I 3 giorni, diciamo standard, riferiti al mese di marzo, se non usufruiti, non potranno essere aggiunti al mese di aprile. Nel caso in cui, nel mese di marzo, non si abbia usufruito di permessi 104 ne consegue che sul mese di aprile sarà possibile usufruire solo dei 3 canonici incrementati degli ulteriori 12.

Premio Presenza

Relativamente al mese di marzo, e unicamente per i dipendenti che nell’anno precedente non hanno avuto un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro, spetta un premio pari a 100 euro. Tale premio, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, deve essere rapportato ai giorni di lavoro effettuati nel mese di marzo.
Tale premio deve essere corrisposto al lavoratore entro le operazioni di conguaglio. Si specifica che tale premio è erogato dalle aziende che poi procederanno a recuperarlo applicando l’istituto della compensazione.

 

Quanto abbiamo riportato sopra è solo una breve introduzione delle misure; si sarebbe potuto completare con i vari messaggi e circolari INPS ma avremmo rischiato di creare troppo contenuto. Per eventuali chiarimenti vi invitiamo ad usare il form dei commenti alla fine dell’articolo e, nel limite del possibile, proveremo a rispondere.

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