Conversione del DL Rilancio – norma in conflitto con se stessa

Dubbi sul DL Rilancio

In data odierna il D.L. Rilancio è stato definitivamente convertito in legge dopo l’ultimo passaggio veloce al Senato della Repubblica. “Chiacchierando” con un collega abbiamo rilevato un aspetto bizzarro della conversione che, più per curiosità che per altro, vi riporto di seguito.

In sede di conversione è stato aggiunto all’art. 43 del DL Rilancio il seguente comma:

Per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

La domanda (ironica) in questo caso è sorta spontanea; premesso che:

  1. Il DL Cura Italia (D.L. 17 marzo 2002 n. 18) all’articolo 46 sanciva il divieto di licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo;
  2. Il DL Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) all’articolo 80 proroga il divieto di licenziamento di cui al punto precedente alla data del 17/08/2020
  3. Sempre il DL Rilancio, all’art. 43 e aggiunto in sede di conversione, stabilisce che mediante contratti di rete si possono assumere “persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa”.

Conclusioni

Le conclusioni sono evidenti; dal mese di marzo ci troviamo a combattere con norme scritte in modo incomprensibile e assolutamente non coordinate le une con le altre. Questo è solo l’ennesimo esempio di una normativa priva di qualsivoglia criterio logico/giuridico e, sopratutto, senza prendere in considerazione l’apparato degli ammortizzatori sociali pensati e adattati per gestire l’emergenza. Fino a che i governo non adotterà un atteggiamento più umile, coinvolgendo soggetti che davvero hanno cognizione di come funziona il mercato del lavoro, queste saranno le norme che sono destinate a regolare i rapporti di lavoro tra imprese e lavoratori; e la prospettiva è tutt’altro che rosea.

Come Studio ci siamo ritrovati a gestire, per conto dei clienti, tutte le forme di ammortizzatori sociali messe in campo. Non ci è stata rifiutata un’istanza nonostante le oltre duecento domande presentante e nonostante ci siamo ritrovati a gestire Casse Integrazioni in Deroga anche di Regioni diverse (Toscana, Liguria e Lazio). Di tutto questo ringraziamo i nostri clienti per la pazienza e i nostri collaboratori per l’impegno costante ma non certo chi ha “partorito” queste norme confusionarie.

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