Ritenute IRPEF nella filiera degli Appalti – versione definitiva

ritenute irpef

La conversione in legge del collegato fiscale alla manovra 2020 ha provveduto ad apportare alcune modifiche al testo originario del decreto (vedi nostro articolo precedente); in seguito alla pubblicazione della versione definitiva procediamo, di seguito, ad illustrare il testo definitivo con le novità in tema di versamento di ritenute IRPEF.

Tutta la norma resta contenuta nell’art. 4 del DL 124 del 26/10/2019 come modificato dalla legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.

Per semplificare iniziamo con il dire in quali casi non intervengono tutti gli obblighi seguenti:

  • Tali obblighi non si applicano nel caso in cui il valore dell’appalto* non superi i 200.000 euro annui.
  • Nel caso in cui il valore sia pari o superiore alla soglia di cui al punto precedente allora si deve valutare se l’appalto viene svolto presso la sede del committente e con attrezzature e/o beni strumentali di proprietà di quest’ultimo; se la valutazione ha un esito positivo allora vi è l’obbligo; al contrario tutto resta come prima e non si ravvedono obblighi particolari.
  • Nel caso i cui l’azienda appaltatrice  sia in possesso del DURC fiscale; documento che sarà rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Il DURC fiscale, una volte definito, certificherà che l’azienda:

  1. sia in attività da almeno 3 anni;
  2. sia in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. nell’anno al quale si riferiscono i dichiarativi abbia effettuato versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 % dei ricavi;
  4. non ha iscrizioni al ruolo, o accertamenti esecutivi, relativi all’IRPEF, all’IRAP, ed alle ritenute ed ai contributi previdenziali non superiori a 50.000 euro.

Evidenziato quanto sopra procediamo ora a illustrare quali sono gli obblighi che derivano da questa norma in capo a tutte le aziende che non rientrano nelle esclusioni esplicite.

A differenza della versione iniziale è stata eliminata la disposizione secondo cui doveva essere l’impresa committente ad effettuare il versamento delle ritenute. Nella nuova formulazione il pagamento viene effettuato dall’azienda appaltatrice escludendo la possibilità di utilizzo di crediti in compensazione.

A pagamento effettuato, l’azienda appaltatrice, dovrà fornire al committente copia delle deleghe pagate con il dettaglio dei lavoratori, delle ore lavorate nel mese al quale si riferisce il versamento, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle trattenute operate.

Le deleghe e il dettaglio dei lavoratori e delle ore deve essere fornito all’impresa appaltante, o committente, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza di versamento.

Visti sommariamente gli obblighi, sulla base delle informazioni ad oggi in nostro possesso, passiamo ad analizzare le conseguenze dell’inadempimento. Qualora l’azienda appaltatrice non fornisca la documentazione necessaria, o provveda a versare un importo di ritenute inferiore a quanto emerge dai documenti forniti, obbligherà l’azienda appaltante a interrompere il pagamento dei corrispettivi fino a concorrenza del 20% del valore dell’appalto o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate; entro 90 giorni dovrà provvedere a comunicare l’inadempimento anche all’Agenzia delle Entrate. All’impresa appaltatrice viene altresì preclusa ogni possibilità di agire in giudizio per soddisfare il proprio credito.

L’agenzia delle Entrate ha fornito una primissima (e stringatissima) circolare il giorno prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione ma i dubbi da risolvere sono ancora innumerevoli; sia da un punto di vista operativo che normativo.

Attendiamo ulteriori chiarimenti che, si spera, arrivino a breve visto che la norma è entrata in vigore il 01/01/2020 e che già a Febbraio ci troveremo a dover affrontare questa problematica.

Certo è che, come si preannunciava già nel nostro primo articolo, le aziende appaltanti e/o committenti saranno portate a rivolgersi ad aziende più “affidabili” che magari possano semplicemente fornire il DURC fiscale senza dover ingolfare gli uffici amministrativi dei committenti al fine di verificare la correttezza della documentazione ricevuta e senza il rischio di incorrere nelle sanzioni previste (pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice e versamento immediato senza possibilità di compensazione).

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